03 marzo, 2020
Il D.Lgs. 14/2019 del 12 gennaio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019, ha introdotto il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, che stabilisce:
È dovere dell’imprenditore adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa ai fini della tempestiva rilevazione degli indizi della crisi e della sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.
È onere dell’Organo Amministrativo mantenere tali adeguati assetti organizzativi, valutandoli almeno ogni 6 mesi con PRIMA VERIFICA, VERBALIZZATA da parte del CDA, al 16 SETTEMBRE 2019.
A partire da tale data, l’Organo Amministrativo deve valutare costantemente, ogni 6 mesi, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione e richiede agli Organi di Controllo, se presenti, la segnalazione tempestiva, allo stesso Organo Amministrativo, dei fondati indizi della crisi. Il Decreto Legislativo 2 marzo 2020 n.9 aveva già posticipato l’entrata in vigore dei soli obblighi di segnalazione a carico degli Organi di controllo e revisori legali dei conti, nonché dei Creditori Pubblici Qualificati, al 15 febbraio 2021.
A causa di COVID-19, il successivo D.L. 23/2020, art. 5, ha posticipato al 1° settembre 2021 il termine, fissato dall’art. 14 comma 1 del D.Lgs. 14/19, del 15 agosto 2020 per l’obbligo di verificare, da parte dell’Organo di Controllo societario e del Revisore Legale dei Conti, che l’Organo Amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa, la sussistenza dell’equilibrio economico-finanziario e il prevedibile andamento della gestione: ciò anche al fine di segnalare all’Organo Amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.
L’art. 24 del D.Lgs. 14/2019 fissa come riferimento tempestivo, per la domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi, il superamento nell’ultimo bilancio approvato o comunque per oltre tre mesi degli Indici della Crisi. Il riferimento ai 3 mesi del superamento degli Indici della Crisi comporta una valutazione almeno trimestrale degli stessi.
In assenza di un Bilancio approvato, la valutazione trimestrale dovrà essere condotta sulla base di una situazione infrannuale.
Eudox Consulting & Management S.r.l. ha predisposto un pacchetto di Report Completi per le Attività di Monitoraggio che servono, quindi, a supportare l’azienda ad adeguarsi ai nuovi obblighi – già in vigore – in tema di adeguati assetti organizzativi funzionali all’emersione tempestiva della crisi di impresa ed altresì ad adempiere al nuovo obbligo semestrale (nuovo articolo 2381, quinto comma, del c.c.) previsto dal D.Lgs. 14/2019. Il Pacchetto è così composto:
§ 1 Report su base annuale (su Bilancio approvato da Organo Amministrativo)
§ 4 Report Infrannuali su base trimestrale aventi ad oggetto le situazioni infrannuali trimestrali (approvate dall’Organo Amministrativo o, in mancanza, dal Responsabile delle scritture contabili come previsto dal D.Lgs. 14/2019).
Le informazioni riportate nei Report, conterranno, oltre ad informazioni economiche, finanziarie, patrimoniali e ai principali indici di Bilancio:
Ø Il Monitoraggio sull’Allerta Crisi;
Ø La Valutazione del Rischio ex ISA 570 e dell’Adeguatezza dell’Assetto Organizzativo;
Ø Il Quadro Riassuntivo della Centrale Rischi di Banca d’Italia, se fornita dal Committente;
Ø Il rating del Medio Credito Centrale, se soddisfatto il punto precedente.
Per qualsiasi informazione, potete scrivere a:
daniele@eudoxcm.com
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